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L’attività di affittacamere in condominio può essere vietata soltanto dal regolamento contrattuale


Con la recente sentenza n. 80/2022 pubblicata il 04/01/2022 il Tribunale di Roma ha affermato che il divieto di esercitare l’attività di affittacamere in Condominio può essere opposto ai condomini solamente se è sancito da un regolamento contrattuale.

Nella vicenda in oggetto un Condominio conveniva in giudizio la proprietaria di una unità condominiale e la società conduttrice dell’appartamento al fine di far accertare che l’attività di affittacamere da quest’ultima esercitata violava il regolamento condominiale e di ottenere l’immediata cessazione della suddetta attività oltre al risarcimento dei danni derivanti dai pregiudizi arrecati ai condomini.

Il Tribunale adito ha respinto la domanda del Condominio in quanto quest’ultimo non ha dimostrato la natura contrattuale del regolamento, avendo lo stesso solamente affermato che la delibera di approvazione del regolamento era stata adottata all'unanimità, senza però provare la natura contrattuale del regolamento, il solo a consentire al condominio di rendere opponibile il divieto in questione.

Il Giudice ha anche ritenuto che il divieto di destinazione all'attività di affittacamere non può essere ricondotto alla generica affermazione "qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o sia contrario all'igiene, alla moralità ed al decoro dell'edificio”, ribadendo un principio affermato dalla Cassazione, secondo il quale i divieti e i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva devono risultare da espressioni chiare e non generiche.

Dunque, soltanto un regolamento avente natura contrattuale può imporre il divieto di destinare le singole unità immobiliari all’attività di affittacamere. A tal proposito, si ricorda che ha natura di regolamento contrattuale o convenzionale quello predisposto dall’originario proprietario di tutto lo stabile (solitamente il costruttore) ed espressamente richiamato all’interno degli atti di acquisto delle singole unità immobiliari e ciascun condomino vi aderisce al momento dell’acquisto. Si parla di regolamento convenzionale anche con riferimento a quello adottato da tutti i condomini, all’unanimità, in assemblea o adottato da tutti i condomini e sottoscritto da essi.


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