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Annullabile la delibera condominiale che viola il principio di proporzionalità in tema di spese


In tema di ripartizione delle spese condominiali vale sempre il principio di proporzionalità. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24166 del 8 settembre 2021.

La vicenda origina dall’impugnazione di una delibera condominiale di ripartizione delle spese di progettazione ed esecuzione di lavori di adeguamento delle autorimesse interrate in adeguamento alla normativa antincendio. L'assemblea aveva adottato il criterio di ripartizione nella misura di 2/3 a carico dei soli condomini proprietari delle autorimesse e in misura di 1/3 a carico dei condomini non proprietari


Una condomina impugnava la delibera rilevando che si trattava di spese relative a cose destinate a servire i condomini in maniera diversa per le quali la ripartizione doveva avvenire sulla base dell'uso che ciascuno poteva farne, perciò, non essendo la stessa proprietaria di autorimessa, avrebbe dovuto essere totalmente esonerata.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello respingevano l’impugnazione considerando corretto l’operato dell’assemblea.

Diversamente, la Cassazione, nell’accogliere il terzo motivo del ricorso con il quale si deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c. per l'erronea ripartizione di tutte le spese deliberate, ha ribadito che “questa corte con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha ricondotto le spese previste dall'art.1123, comma 1 c.p.c. , nella categoria delle obbligazioni propter rem, nelle quali il nesso immediato tra l'obbligo e la res non è modificato dalla interferenza di nessun elemento soggettivo. Per conseguenza, il quantum resta sempre commisurato alla proporzione espressa dalla quota che, per determinazione normativa, esprime la misura della appartenenza. Il contributo riflette quindi l'estensione dell'oggetto dei diritto, da cui l'obbligazione ha origine, al cui pagamento nessun condomino può sottrarsi, neppure rinunziando alla comproprietà sulla cosa comune stessa” (Cassazione civile sez. II, 02/07/2001, n.8924; Cassazione civile sez. II, 19/06/2000, n.8292 ; Cass. 95/1890)


Nel caso sottoposto alla Corte, essendo stato accertato che la condomina ricorrente non era proprietaria di alcuna autorimessa sita nel piano seminterrato non bisognava porre a carico della stessa le spese sostenute dal condominio per l'adeguamento alla normativa antincendio, che invece dovevano essere poste solo a carico dei proprietari delle autorimesse.

La Corte ha dunque ribadito il principio consolidato in base al quale se le cose comuni sono destinate a servire i condomini di un edificio in misura diversa, le spese, a norma dell'art. 1123, comma 2, c.c. vanno ripartite in misura proporzionale all'uso che ogni condomino può farne, salvo eventuali accordi che devono essere approvati all'unanimità dei condomini, con cui si preveda la ripartizione in misura proporzionale ai millesimi di proprietà.



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