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Il datore di lavoro deve comunicare i motivi del trasferimento su richiesta del dipendente


Di regola la prestazione lavorativa deve essere svolta nel luogo stabilito dalle parti e indicato sul contratto individuale di lavoro.

Tuttavia, il datore di lavoro ha la facoltà di modificare unilateralmente la sede di svolgimento della prestazione lavorativa trasferendo il lavoratore presso un luogo diverso, previa comunicazione scritta.

Tale potere è soggetto a un preciso limite definito dall’art. 2103, comma 8, Codice Civile, che subordina il trasferimento alla sussistenza di “comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive”

Al predetto limite si aggiungono quelli contenuti nei contratti collettivi nazionali che possono prevedere un termine di preavviso minimo ovvero possono limitare maggiormente il c.d. ius variandi del datore di lavoro fino ad escluderlo in determinati casi. Ad esempio, il CCNL Metalmeccanici impone un preavviso minimo di venti giorni e limita il trasferimento di lavoratori di età superiore a 52 anni se uomini e 48 se donne solo in casi eccezionali, con esclusione dei trasferimenti disposti nel raggio di 25 Km dalla sede di lavoro iniziale.

Con riferimento alle ragioni del trasferimento, in passato si sono sviluppate diverse interpretazioni in riferimento al termine “comprovate”.

L’attuale interpretazione prevede che “ai fini dell’efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l’art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova; pertanto, l’onere dell’indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta” (Cass. Civ. Sent. 28/10/2013, n. 24260).

In conclusione, da un lato il datore di lavoro potrà esercitare lo ius variandi in base alle esigenze aziendali, con il solo onere di descrivere le ragioni che giustificano il trasferimento in caso di richiesta del lavoratore; dall’altro lato, il lavoratore potrà conoscere preventivamente i motivi del provvedimento, in modo tale da poter approntare un’adeguata difesa in caso di impugnazione, ma dovrà formulare apposita richiesta.

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